Art. 5.
(Presidente).

      1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti. Egli ha la rappresentanza legale della SIAE.

 

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      2. Il presidente:

          a) presiede gli organi collegiali della SIAE;

          b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

          c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della SIAE per l'espletamento di alcune funzioni connesse con la sua qualità di rappresentante legale della Società;

          d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti della SIAE.

      3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
      4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata esperienza e qualificazione maturate nei campi del diritto, dell'economia, della gestione aziendale, della produzione e della diffusione delle forme espressive delle arti.