1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti. Egli ha la rappresentanza legale della SIAE.
a) presiede gli organi collegiali della SIAE;
b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;
c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della SIAE per l'espletamento di alcune funzioni connesse con la sua qualità di rappresentante legale della Società;
d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti della SIAE.
3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata esperienza e qualificazione maturate nei campi del diritto, dell'economia, della gestione aziendale, della produzione e della diffusione delle forme espressive delle arti.